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AREA LA S.O.F.
La S.O.F.
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Statuto
Titolo I° COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI Art. 1- E’ costituita con sede in Ferrara una Società fra allevatori e cultori di uccelli in genere, denominata: Società Ornitologica Ferrarese. Art. 2- La Società è indipendente, apolitica, apartitica ed esclude qualsiasi forma di speculazione e di lucro. L’Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l’adesione ad Enti Ornitologici federativi a carattere nazionale ed internazionale. Art. 3- Scopo della Società è di riunire gli allevatori, gli amatori, per incoraggiare ed incrementare l’allevamento, migliorare la qualità delle razze e varietà di uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività e di contribuire nei limiti del consentito, a portare il proprio apporto alla scienza ornitologica ed alla conservazione del patrimonio ornitologico Art. 4- Per meglio raggiungere gli scopi esposti, la Società curerà di organizzare ogni anno, nei mesi adatti, un’esposizione di allevamento per “novelli” e per uccelli che abbiano sorpassato l’anno di età. 2 La Società curerà pure tutte le manifestazioni di carattere ornitologico, quali gare di canto e fiere. 3 Allo scopo di cementare vieppiù i vincoli di amicizia e fraternità fra i Soci, la Società potrà indire riunioni a carattere culturale, (con particolare riferimento agli scopi cui la Società tende) artistico e ricreativo. 4 Le disposizioni riguardanti le manifestazioni verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti. Art. 5- Per la parte scientifica accennata nell’art. 3, la Società curerà d’accordo con l’organo direttivo competente, la costituzione nelle sale del museo cittadino, di una sezione formata con soggetti forniti dai propri soci, sezione che verrà intestata, se sarà possibile, al nome della Società stessa, mentre i soggetti porteranno il nome degli offerenti. 2 La Società curerà inoltre di provvedere, a portare il proprio contributo per la cattura, l’inanellamento e l’immediata liberazione degli uccelli da passo, secondo le vigenti disposizioni in materia, ed inoltre all’immediata segnalazione agli organi competenti degli uccelli catturati che venissero trovati inanellati. 3 La Società curerà inoltre di istituire una Biblioteca ornitologica che, secondo le norme che verranno stabilite, funzionerà per i Soci. Art. 6- La Società curerà di assecondare, nei limiti del possibile, le richieste dei singoli Soci, tendenti a favorire l’attività nel campo ornitologico. 2 A tale scopo il Consiglio Direttivo dovrà costituire nel proprio seno e nell’interesse dei Soci che vi parteciperanno un Ufficio o Sezione d’informazione, raccogliendo in uno schedario completo quanto più possibile, gli indirizzi di tutti gli allevatori o ditte esistenti che, per la loro attività ornitologica, possono interessare i Soci, ed un secondo schedario riguardante le razze allevate da ogni singolo Socio. Titolo II° DEI SOCI Art. 7- Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore a dodici. 2 Possono essere Soci tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere, che accettino il presente statuto e si obblighino ad osservarlo in ogni sua parte. Art. 8- Chi intende fare parte della Società, dovrà inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell’ammissione. Art. 9- E’ considerato Socio Effettivo la persona regolarmente iscritta all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea. Art.10- Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a Soci Effettivi Benemeriti i Soci Effettivi che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento della Società avranno efficacemente contribuito al suo sviluppo. 2 Nella sede della Società sarà esposto in permanenza e aggiornato l’elenco dei Soci Effettivi. Art.11- Verranno senz’altro espulsi dalla Società tutti coloro che in qualunque modo danneggiano moralmente e materialmente la Società o fomentino dissidi o disordini fra i Soci. 2 Saranno inoltre dichiarati decaduti i Soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale. 3 L’espulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatta conoscere all’Assemblea dei Soci quale semplice notifica. 4 Il Socio cui sarà applicata l’espulsione potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile. 5 I Soci espulsi non potranno richiedere la riammissione. 6 I Soci sottoposti a procedimento penale dall’autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all’esito del giudizio. Titolo III° PATRIMONIO SOCIALE Art.12- Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti alla società, dai contributi dei Soci e dai proventi vari. 2 L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 3 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. 4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti in finalità coerenti con gli scopi sociali. Titolo IV° ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO Art.13- L’Esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza. 3 Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno. 4 Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo dovranno essere esposti all’albo sociale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea in modo che i Soci possano esaminarli. 5 Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea la situazione patrimoniale. 6 Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti, i quali dovranno unire la loro relazione. Titolo V° ORGANI SOCIALI A) ASSEMBLEE Art.14- L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i Soci. 2 L’Assemblea ordinaria dei Soci avrà luogo una volta all’anno entro e non oltre il 28 febbraio. 3 In essa il Presidente sottoporrà all’approvazione dei Soci la relazione dell’attività svolta e la relazione finanziaria. Art.15- L’Assemblea ordinaria provvede: a) –alla discussione di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; b) –alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni biennio o qualora sia necessario; c) –alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. Art.16- Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; potranno inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta di almeno un terzo dei Soci. Art.17- La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno, firmato dal Presidente (nel caso d’impossibilità di quest’ultimo dal Vicepresidente) e da inviarsi ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso stesso sarà inoltre affisso alla sede sociale. Art.18- L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida: a) –in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola coi versamenti delle quote sociali; b) –in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero di presenti e l’argomento da trattare. 2 Le delibere di scioglimento dell’associazione e di modifica dello statuto dovranno essere prese con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno. Art.19- Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all’Assemblea. 2 Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano: l’elezione delle cariche sociali saranno fatte per scheda segreta. 3 Se avvengono votazioni a scheda segreta il Presidente nominerà fra i presenti tre scrutatori. Hanno diritto di voto soltanto coloro che risultino regolarmente iscritti nell’elenco dei Soci e che siano in regola col versamento delle quote sociali. 4 In caso malattia o di altri impedimenti i Soci assenti possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci, non Consiglieri, mediante deleghe scritte. 5 Ciascun Socio maggiorenne ha un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2, Codice Civile, e non può rappresentare più di due Soci. Art.20- L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vicepresidente, o in mancanza di questi dal consigliere più anziano d’iscrizione. 2 Le deliberazioni devono constare di verbale di nomina, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito registro, numerate, vidimate in ciascun foglio dal Presidente. 3 I verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione. ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI Art.21- Le elezioni biennali si svolgeranno non oltre quindici giorni dall’Assemblea ordinaria annuale la quale provvederà: a) –a fissare la data delle elezioni; b) –alla nomina del seggio elettorale. 2 Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente, da un Segretario, e da tre scrutatori nominati dall’Assemblea stessa. 3 Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il Consiglio uscente curerà a garantirne la massima segretezza. 4 La votazione avrà luogo con scheda unica con un massimo di nove preferenze. 5 Contemporaneamente si provvederà alla nomina dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con le regole che verranno di volta in volta fissate dal Consiglio Direttivo. B) CONSIGLIO DIRETTIVO Art.22- La società è governata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri e cioè un Presidente e otto consiglieri eletti con le norme di cui al precedente art. 21. 2 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e può essere sempre rieletto. 3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, procederà alla nomina del Presidente, di un Vicepresidente, del Segretario, del Cassiere e alla determinazione delle singole mansioni. Art.23- Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di tre volte all’anno, o su domanda di almeno tre consiglieri. 2 L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno dovrà essere inviato normalmente almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 3 Le adunanze saranno valide purché sia presente la metà più uno dei membri, dopo mezz’ora di quella fissata nell’avviso di convocazione. 4 Il consigliere che senza giustificato motivo per tre sedute consecutive non prenderà parte alle adunanze del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito nel Consiglio Direttivo col Socio che seguiva in graduatoria nelle elezioni l’ultimo consigliere eletto. Art.24- Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dei voti. 2 Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. 3 La parità comporta il riesame della proposta. Art.25- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione della società. 2 Fra l’altro spetta al consigliere: a) –curare l’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee; b) –amministrare con oculatezza i beni della Società; c) –curare l’organizzazione dell’Esposizione annuale e delle manifestazioni in genere; d) –deliberare circa l’ammissione, la decadenza, la sospensione e l’espulsione dei Soci; e) –compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all’Assemblea. C) PRESIDENTE – SEGRETARIO - CASSIERE Art.26- Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi e a lui spetta la firma sociale. 2 Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo ritenga opportuno e necessario ed a nome del Consiglio convoca le Assemblee che egli presiede. 3 Al Presidente spetta presentare all’Assemblea ordinaria la relazione dell’attività svolta durante l’anno. 4 In assenza del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. Art.27- Il Vicepresidente, assente il Presidente, lo sostituisce e ad esso sono demandati i compiti e le attribuzioni del Presidente stesso. Art.28- Il Vicepresidente provvede agli acquisti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio. Art.29- Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d’ufficio, e alla tenuta del registro protocollo, convoca il Consiglio e l’Assemblea; compila i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci; degli allevatori nazionali ed esteri; compila il libro origini e il registro distribuzione anelli e controlla le riscossioni delle quote, la tenuta del registro delle quote sociali, la tenuta e l’aggiornamento del libro dei beni patrimoniali. Art.30- Il Cassiere provvede: al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate effettuate su autorizzazione del Presidente e chi per esso, alla compilazione del consuntivo, del preventivo e della situazione patrimoniale. 2 E’ responsabile della cassa e depositerà le eccedenze su libretto deposito presso Istituto di Credito designati dal Presidente stesso. D) REVISIONE DEI CONTI Art.31- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci in regola col versamento delle quote sociali, con le norme di cui al precedente art.21. 2 I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili. 3 I Revisori dei Conti provvederanno al controllo della amministrazione della Società, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale. E) COMITATO DEI PROBIVIRI Art.32- Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall’assemblea fra i non Soci. 2 I Probiviri durano in carica due anni e possono essere sempre rieletti. 3 Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci e Società e fra Soci e Soci per affari inerenti la Società, giudicano circa le espulsioni dei Soci qualora ne vengano investiti dalle parti; deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli, compositori. 4 I Soci e la Società sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l’interpretazione del presente statuto o derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. Titolo VI° DISPOSIZIONI GENERALI Art.33- La Società si propone di istituire il libro origini allo scopo di stabilire la genealogia dei soggetti allevati da ogni singolo Socio. Art.34- Lo scioglimento della Società dovrà essere deliberato da apposita Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall’art.18 comma 2. 2 L’Assemblea nominerà fra i Soci un apposito comitato di cinque membri che provvederà a stabilire l’ammontare del patrimonio sociale, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art.35- L’Assemblea potrà nominare fra i Soci, quando ciò sia ritenuto opportuno, il “PRESIDENTE D’ONORE”. 2 Tale carica può essere ricoperta esclusivamente da quel Socio che per speciali benemerenze, meriti o competenze abbia dato notevole risalto all’Associazione. 3 Il “PRESIDENTE D’ONORE” può prendere parte ai Consigli Direttivi. 4 La carica di “PRESIDENTE D’ONORE” è a vita.
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